Nota a: Cassazione Civile, Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146

Massima

 In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l’ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

(Cassa con rinvio, Tribunale di Taranto, 15/11/2013)

 

Fatto

La signora B.M. agiva in giudizio nei confronti di I.M. e della propria compagnia assicuratrice per la R.C.A. per ottenere, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità in capo alla prima, il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 10 marzo 2009.

L’attrice agiva ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, mediante procedura di indennizzo diretto.

Il Giudice di Pace di Taranto rigettava la domanda, dichiarando il concorso di responsabilità dell’attrice e del convenuto, rispettivamente, nella misura del 70% e del 30%.

Inoltre, rilevava l’inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto, essendovi un terzo veicolo coinvolto nel sinistro.

Il Tribunale di Taranto, competente per l’appello, confermava la decisione di primo grado.

L’attrice si rivolge allora alla Suprema corte, affidando il ricorso ad un unico motivo, ovvero l’erronea applicazione dell’art. 149 cod. ass..

Nello specifico, la ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private), sul mero presupposto – emerso all’esito dell’istruttoria espletata – che nell’incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

 

La pronuncia

La Suprema Corte ha ritenuto la censura fondata, ritenendo la procedura di indennizzo diretto prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149  ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con la sola esclusione della ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli, i cui conducenti siano responsabili del danno.

In altri termini, i giudici della S.C. distinguono le ipotesi sinistro tra più veicoli a seconda che vi sia la responsabilità dei conducenti dei soli due veicoli, ovvero vi sia responsabilità anche in capo a terzi.

Nel primo caso, il ricorso alla procedura semplificata dell’indennizzo diretto sarà ammissibile, nel secondo sarà esclusa.

Tale interpretazione si fonda sul dato letterale fornito dal d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private che contiene la disciplina del risarcimento diretto.

Nello specifico, l’art. 1, comma 1, lettera d) della normativa citata prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili“.

La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del Codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto proprio allo scopo di semplificare gli adempimenti volti alla liquidazione del danno derivante da sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone.

In tali ipotesi, è infatti previsto che i danneggiati possono rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione.

Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.

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